Comune di Pignola

Provincia di Potenza

Statuto

Indice

TITOLO I

TITOLO II

TITOLO III

TITOLO IV

TITOLO V

TITOLO VI

TITOLO VII

 

 

 

 

 

 

STATUTO

 

STATUTO   1

TITOLO I  5

AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE   5

Art.1 – Autonomia del Comune  5

Art.2 - Sede, territorio, stemma e gonfalone  7

Art.3 – Funzioni 7

Art.4 – Compiti del Comune per i servizi di competenza statale  7

Art.5 – I cittadini minori 8

TITOLO II  8

ORGANI DEL COMUNE   8

Art.6 – Organi 8

Art.7 – Consiglio Comunale  8

Art.8 – Prerogative dei consiglieri 9

Art.9 – Funzionamento del Consiglio  10

Art.10 – Convocazione del Consiglio  11

Art.11 – Competenze del Consiglio  12

Art.12 - Linee programmatiche di mandato  14

Art.13 – Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio  14

Art.14 – Commissioni 15

Art.15 – Attribuzioni delle commissioni 15

Art.16 – Elezione del Sindaco e della Giunta  16

Art.17 – Composizione e funzionamento della Giunta  17

Art.18 – Competenza della Giunta  18

Art.19 – Competenza del Sindaco  19

Art.20 Attribuzioni di amministrazione  20

Art.21 - Attribuzioni di vigilanza  21

Art.22 - Attribuzioni di organizzazione  21

Art.23 - Giuramento del Sindaco  22

Art.24 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco  22

Art.25 – Mozione di sfiducia  23

Art.26 – Responsabilità  23

Art.27 – Obbligo di astensione  24

TITOLO III  24

PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  24

Art.28 – Rapporto con le associazioni 24

Art.29 – Associazionismo locale  25

Art.30 – Organismi di partecipazione dei cittadini 26

Art.31 – Forme di consultazione popolare, istanze, petizioni, proposte  26

Art.32 – Consulte comunali 27

Art.33 – Consulta antidroga  28

Art.34 – Referendum consultivo  29

Art.35 – Diritto di accesso e d’informazione dei cittadini 31

Art.36 – Il difensore civico  33

TITOLO IV   34

FINANZA E CONTABILITA’ 34

Art.37 – Finanza locale  34

Art.38 – Bilancio e programmazione finanziaria  34

Art.39 - Budget partecipativo  35

Art.40 – Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti 36

Art.41 – Revisione economica e finanziaria  36

Art.42 – Contabilità economica e controllo di gestione  37

TITOLO V   38

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI  38

Capo I – Ordinamento degli uffici 38

Art.43 – Segretario comunale  38

Art.44 – Il direttore generale  39

Art.45 – Responsabili degli uffici e dei servizi 40

Art.46 - Organizzazione degli uffici e del personale  42

Art.47 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione  42

Art.48 – Ufficio di indirizzo e controllo  43

Art.49 – Collaborazioni esterne  43

Art.50 - Polizze assicurative  43

Art.51 - Patrocinio legale  44

Art.52 – Commissione di disciplina  44

Capo II – Ordinamento dei servizi 44

Art.53 – Servizi pubblici locali 44

Art.54 – Aziende speciali ed istituzioni 45

Capo III – Attività amministrativa  46

Art.55 –Responsabile del procedimento  46

Art.56 – Partecipazione al procedimento  47

Art.57 – Comunicazione dell’avvio del procedimento  47

Art.58 – Intervento nel procedimento  48

Art.59 – Diritti dei soggetti interessati al procedimento  48

Art.60 – Accordi sostitutivi di provvedimenti 48

Art.61 –Pareri dei responsabili dei servizi e degli uffici 49

Art.62 – Motivazione dei provvedimenti 49

Art.63 – Conferenza dei servizi 50

Art.64 – Determinazione a contrattare e relative procedure  50

Art.65 – Criteri e modalità per la concessione di vantaggi economici 51

Art.66 – Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti 51

Art.67 – Termini del procedimento  51

Art.68 – Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni 52

Art.69 – Forme particolari di pubblicazione  52

TITOLO VI  52

FORME DI COLLABORAZIONE   52

ACCORDI DI PROGRAMMA   52

Art.70 – Forme di collaborazione, convenzioni 52

Art.71 – Consorzi 53

Art.72 – Accordi di programma  53

TITOLO VII  54

NORME TRANSITORIE E FINALI  54

Art.73 – Modifiche allo Statuto  54

Art.74 – Entrata in vigore  54

 


TITOLO I

AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

 

Art.1 – Autonomia del Comune

1.      Il Comune rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.

2.      Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio statuti e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3.      E’ titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto. Esercita, altresì, secondo le leggi stati e regionali, le funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione.

4.      Istituisce organismi di decentramento e sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e il loro potenziamento; favorisce la partecipazione ed attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti dell’amministrazione comunale e l’accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l’accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni. Rende effettiva la partecipazione dei cittadini singoli o associati alle scelte politico-amministrative in particolare assicurando a tutti l’informazione sulla propria attività adottando apposito regolamento secondo la normativa vigente ed il presente Statuto. In particolare gli aventi diritto possono esercitare l’accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell’Amministrazione secondo le modalità previste nell’apposito regolamento.

5.     Il Comune assicura tutte le condizioni per garantire la pari opportunità tra uomo e donna allo scopo di favorire l’eguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, nella formazione scolastica e professionale. In particolare devono essere attuate tutte le iniziative idonee per facilitare la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali del Comune e negli enti ed organismi da esso dipendenti.

6.      Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a)      l’ordinata convivenza sociale;

b)     la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini, la parità giuridica, sociale ed economica delle donne;

c)     il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

d)     la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

e)     il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle presone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato;

f)      l’effettività del diritto allo studio e alla cultura;

g)     la tutela e lo sviluppo delle risorse culturali e ambientali nell’interesse della comunità ed un funzione di una sempre più alta qualità della vita.

7.                             L’organizzazione delle strutture è diretta a realizzare l’efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

8.      Il Comune informa le rappresentanze sindacali sulla qualità dell’ambiente di lavoro e sulle misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, su loro richiesta, nei casi previsti dalla legge, il Comune le incontra per l’esame delle predette materie, ferme restando la autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei funzionari sulle stesse materie.

L’eventuale esame sopra previsto deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell’informazione ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza, decorsi tali termini, il Comune assume le proprie autonome determinazioni.

Il diritto di informazione non esclude quello di contrattazione previsto dalla normativa vigente compatibilmente con le disposizioni normative contenute nel testo aggiornato del D.L.vo 29/93 “Razionalizzazione dell’organizzazione dell’amministrazione pubblica e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell’art.2 Legge 421/92”.

9.         Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Montana e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

 

Art.2 - Sede, territorio, stemma e gonfalone

1.      Il Comune ha sede nel capoluogo. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.

2.      Il territorio del Comune ha una superficie di ettari 5551.

3.      Il Comune ha lo stemma ed il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente Statuto.

4.      Uffici distaccati possono essere istituiti anche in altre località del territorio comunale.

 

Art.3 – Funzioni

1.      Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale e regionale.

2.      Il Comune, per l’esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Comunità Montana.

 

Art.4 – Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1.      Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.

2.      Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al Sindaco quale ufficiale del Governo.

 

Art.5 – I cittadini minori

            I bambini e le bambine sono a pieno titolo cittadini del Comune di Pignola. I bambini e le bambine sono tutti gli esseri umani al di sotto del 14° anno di età, secondo l’accezione della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia approvata dall’ONU il 20/11/1989.

            I bambini e le bambine partecipano alla vita della comunità. Essi vanno consultati in merito alle questioni che li riguardano, in quanto “veri esperti” delle esigenze della loro fascia d’età.

            Il Comune di Pignola riconosce a tutti i bambini e le bambine i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale e tende a  realizzare una comunità dell’infanzia difesa dalle violenze inferte dalla moderna società.

            A tale scopo il Sindaco è individuato come difensore ideale dei bambini e delle bambine del Comune di Pignola.

 

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

 

Art.6 – Organi

Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

 

Art.7 – Consiglio Comunale

1.      L’elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2.      I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3.      La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve avere luogo nei dieci giorni successivi.

4.      Il Consiglio dura in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo.

5.      I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori, come Comunità Montane, Consorzi, Commissioni ecc.

 

Art.8 – Prerogative dei consiglieri

1.      I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. L’esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l’accesso agli atti.

2.      I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta all’interrogazione e all’interpellanza è obbligatoria, da dare entro il termine di giorni 30. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione.

3.      I Consiglieri comunali si organizzano in gruppo secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale.

4.      Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l’esercizio delle loro funzioni, e compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell’amministrazione comunale, idonei spazi e supporti tecnico – organizzativi.

5.      Ciascun gruppo comunica al Segretario Comunale il nome del capogruppo entro il 3° giorno precedente la prima riunione del Consiglio Comunale per gli adempimenti in materia di controllo previsti dalla legge. In caso di costituzione successiva la comunicazione deve avvenire entro il terzo giorno precedente il Consiglio Comunale utile.

6.      Il Sindaco assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

 

Art.9 – Funzionamento del Consiglio

1.      Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

2.      Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

3.      Le sedute del Consiglio Comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione il Consiglio è riunito validamente con l’intervento della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

4.      Per la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso, senza computare a tal fine il Sindaco.

5.      Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, salvo il rispetto di maggioranze diverse espressamente richieste dalla legge e dal presente Statuto.

6.      Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Per le nomine e le designazioni di cui all’art. 42, lettera m), del T.U. D. Lgs. 267/00, è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza si rinvia al Regolamento del Consiglio Comunale.

7.      Per le deliberazioni concernenti apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta ed il voto è segreto.

8.      Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati fra i presenti ma non tra i votanti.

9.      Nel caso che una seduta vada deserta per mancanza di numero legale gli argomenti non discussi debbono essere inseriti all’ordine del giorno della seduta successiva e discussi con precedenza assoluta. Nel caso siano introdotte proposte, non comprese nell’ordine del giorno, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

10. I consiglieri che non intervengono alle sedute del Consiglio Comunale per tre sedute consecutive senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo termine, il Consiglio esamina gli atti e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

11. Le dimissioni del consigliere comunale indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente  al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

12. Di ogni seduta del Consiglio è redatto il verbale il quale va approvato nella seduta successiva e firmato dal Presidente e dal Segretario Comunale e dal consigliere anziano.

 

Art.10 – Convocazione del Consiglio

1.      Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che, a tal fine, stabilisce l’ordine del giorno e la data.

2.      Il Sindaco provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i richiedenti allegano alla istanza il testo delle proposte di deliberazioni o delle mozioni da discutere.

3.      La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. La consegna risulta da dichiarazione del messo comunale.

4.      I consiglieri comunali entro 10 giorni dalla data di convalida degli eletti debbono comunicare al Segretario comunale la sede dove devono essere notificati gli avvisi di convocazione.

5.      L’avviso per la sessione ordinaria, con l’elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la convocazione. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell’art.155 del codice di procedura civile. Nei casi di seduta straordinaria la notifica deve avvenire tre giorni prima della data di convocazione del Consiglio.

6.      Nei casi d’urgenza, l’avviso, con il relativo elenco, può essere consegnato entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per l’adunanza, anche tramite telegramma.

7.      L’elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, deve essere pubblicato all’albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai Consiglieri