Comune di Pignola
Provincia di Potenza
Statuto

STATUTO
TITOLO
I
AUTONOMIA E FUNZIONI DEL
COMUNE
Art.1 – Autonomia del
Comune
Art.2 - Sede,
territorio, stemma e gonfalone
Art.3 – Funzioni
Art.4 – Compiti del
Comune per i servizi di competenza statale
Art.5 – I cittadini
minori
TITOLO
II
ORGANI DEL COMUNE
Art.6 – Organi
Art.7 – Consiglio
Comunale
Art.8 – Prerogative dei
consiglieri
Art.9 – Funzionamento
del Consiglio
Art.10 – Convocazione
del Consiglio
Art.11 – Competenze del
Consiglio
Art.12 - Linee
programmatiche di mandato
Art.13 – Funzioni di
indirizzo e controllo del Consiglio
Art.14 – Commissioni
Art.15 – Attribuzioni
delle commissioni
Art.16 – Elezione del
Sindaco e della Giunta
Art.17 – Composizione e
funzionamento della Giunta
Art.18 – Competenza
della Giunta
Art.19 – Competenza del
Sindaco
Art.20 Attribuzioni di
amministrazione
Art.21 - Attribuzioni di
vigilanza
Art.22 - Attribuzioni di
organizzazione
Art.23 - Giuramento del
Sindaco
Art.24 – Dimissioni,
impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco
Art.25 – Mozione di
sfiducia
Art.26 – Responsabilità
Art.27 – Obbligo di
astensione
TITOLO
III
PARTECIPAZIONE, ACCESSO
ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art.28 – Rapporto con le
associazioni
Art.29 – Associazionismo
locale
Art.30 – Organismi di
partecipazione dei cittadini
Art.31 – Forme di
consultazione popolare, istanze, petizioni, proposte
Art.32 – Consulte
comunali
Art.33 – Consulta
antidroga
Art.34 – Referendum
consultivo
Art.35 – Diritto di
accesso e d’informazione dei cittadini
Art.36 – Il difensore
civico
TITOLO
IV
FINANZA E CONTABILITA’
Art.37 – Finanza locale
Art.38 – Bilancio e
programmazione finanziaria
Art.39 - Budget
partecipativo
Art.40 – Regolamento di
contabilità e disciplina dei contratti
Art.41 – Revisione
economica e finanziaria
Art.42 – Contabilità
economica e controllo di gestione
TITOLO
V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI
Capo I – Ordinamento degli
uffici
Art.43 – Segretario
comunale
Art.44 – Il direttore
generale
Art.45 – Responsabili
degli uffici e dei servizi
Art.46 - Organizzazione
degli uffici e del personale
Art.47 – Incarichi
dirigenziali e di alta specializzazione
Art.48 – Ufficio di
indirizzo e controllo
Art.49 – Collaborazioni
esterne
Art.50 - Polizze
assicurative
Art.51 - Patrocinio
legale
Art.52 – Commissione di
disciplina
Capo II – Ordinamento dei
servizi
Art.53 – Servizi
pubblici locali
Art.54 – Aziende
speciali ed istituzioni
Capo III – Attività
amministrativa
Art.55 –Responsabile del
procedimento
Art.56 – Partecipazione
al procedimento
Art.57 – Comunicazione
dell’avvio del procedimento
Art.58 – Intervento nel
procedimento
Art.59 – Diritti dei
soggetti interessati al procedimento
Art.60 – Accordi
sostitutivi di provvedimenti
Art.61 –Pareri dei
responsabili dei servizi e degli uffici
Art.62 – Motivazione dei
provvedimenti
Art.63 – Conferenza dei
servizi
Art.64 – Determinazione
a contrattare e relative procedure
Art.65 – Criteri e
modalità per la concessione di vantaggi economici
Art.66 – Misure
organizzative per la presentazione di atti e documenti
Art.67 – Termini del
procedimento
Art.68 – Pubblicazione
ed esecutività delle deliberazioni
Art.69 – Forme
particolari di pubblicazione
TITOLO
VI
FORME DI COLLABORAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA
Art.70 – Forme di
collaborazione, convenzioni
Art.71 – Consorzi
Art.72 – Accordi di
programma
TITOLO
VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.73 – Modifiche allo
Statuto
Art.74 – Entrata in
vigore
1.
Il
Comune rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo
sviluppo civile, sociale ed economico.
2.
Ha
autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, impositiva e
finanziaria nell’ambito del proprio statuti e dei propri regolamenti e delle
leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3.
E’
titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti
della Costituzione, delle leggi e dello Statuto. Esercita, altresì, secondo le
leggi stati e regionali, le funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione.
4.
Istituisce
organismi di decentramento e sostiene le libere forme associative, la loro
costituzione e il loro potenziamento; favorisce la partecipazione ed attua
forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il
confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini
istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce
la pubblicità degli atti dell’amministrazione comunale e l’accesso ai documenti
amministrativi da parte dei cittadini, nonché l’accesso alle strutture ed ai
servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.
Rende effettiva la partecipazione dei cittadini singoli o associati alle scelte
politico-amministrative in particolare assicurando a tutti l’informazione sulla
propria attività adottando apposito regolamento secondo la normativa vigente ed
il presente Statuto. In particolare gli aventi diritto possono esercitare
l’accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni in
possesso dell’Amministrazione secondo le modalità previste nell’apposito
regolamento.
5.
Il
Comune assicura tutte le condizioni per garantire la pari opportunità tra uomo
e donna allo scopo di favorire l’eguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel
lavoro, nella formazione scolastica e professionale. In particolare devono
essere attuate tutte le iniziative idonee per facilitare la presenza di
entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali del Comune e negli enti
ed organismi da esso dipendenti.
6.
Ispira
la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a)
l’ordinata
convivenza sociale;
b)
la
tutela e la promozione dei diritti dei cittadini, la parità giuridica, sociale
ed economica delle donne;
c)
il
superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel
proprio ambito e nella comunità nazionale;
d)
la
promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata,
anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di
cooperazione;
e)
il
sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza
sociale e di tutela attiva delle presone, in grado di affrontare situazioni di
disagio sociale e personale, anche con la collaborazione delle organizzazioni
di volontariato;
f)
l’effettività
del diritto allo studio e alla cultura;
g)
la
tutela e lo sviluppo delle risorse culturali e ambientali nell’interesse della
comunità ed un funzione di una sempre più alta qualità della vita.
7. L’organizzazione delle strutture è diretta a realizzare l’efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.
8. Il Comune informa le rappresentanze sindacali sulla qualità dell’ambiente di lavoro e sulle misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, su loro richiesta, nei casi previsti dalla legge, il Comune le incontra per l’esame delle predette materie, ferme restando la autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei funzionari sulle stesse materie.
L’eventuale esame sopra previsto deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell’informazione ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza, decorsi tali termini, il Comune assume le proprie autonome determinazioni.
Il diritto di informazione
non esclude quello di contrattazione previsto dalla normativa vigente
compatibilmente con le disposizioni normative contenute nel testo aggiornato
del D.L.vo 29/93 “Razionalizzazione
dell’organizzazione dell’amministrazione pubblica e revisione della disciplina
in materia di pubblico impiego a norma dell’art.2 Legge 421/92”.
9. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Montana e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
1.
Il
Comune ha sede nel capoluogo. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in
sedi diverse dal capoluogo.
2.
Il
territorio del Comune ha una superficie di ettari 5551.
3.
Il
Comune ha lo stemma ed il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente
Statuto.
4.
Uffici
distaccati possono essere istituiti anche in altre località del territorio
comunale.
1.
Spettano
al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio,
principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto
espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale e regionale.
2.
Il
Comune, per l’esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni
proprie e delegate, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri
Comuni, con la Provincia e con la Comunità Montana.
1.
Il
Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di
statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per
servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti
finanziari e le risorse da questa regolati.
2.
Le
funzioni di cui al presente articolo fanno capo al Sindaco quale ufficiale del
Governo.
I bambini e le bambine sono a pieno titolo cittadini del
Comune di Pignola. I bambini e le bambine sono tutti gli esseri umani al di
sotto del 14° anno di età, secondo l’accezione della Convenzione Internazionale
dei Diritti dell’Infanzia approvata dall’ONU il 20/11/1989.
I bambini e le bambine partecipano alla vita della
comunità. Essi vanno consultati in merito alle questioni che li riguardano, in
quanto “veri esperti” delle esigenze della loro fascia d’età.
Il Comune di Pignola riconosce a tutti i bambini e le
bambine i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale e tende a realizzare una comunità dell’infanzia difesa
dalle violenze inferte dalla moderna società.
A tale scopo il Sindaco è individuato come difensore
ideale dei bambini e delle bambine del Comune di Pignola.
Sono organi del Comune: il
Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.
1.
L’elezione
e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei
consiglieri sono regolati dalla legge.
2.
I
consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero in caso di
surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3.
La
prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di
dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve avere luogo nei dieci
giorni successivi.
4.
Il
Consiglio dura in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli
atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo.
5.
I
consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio
continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti
fino alla nomina dei successori, come Comunità Montane, Consorzi, Commissioni
ecc.
1.
I
consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché
dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro
possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al
segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. L’esercizio del
diritto è disciplinato dal regolamento per l’accesso agli atti.
2.
I
consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del
Consiglio. Hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione,
emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta
all’interrogazione e all’interpellanza è obbligatoria, da dare entro il termine
di giorni 30. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di
proposta di specifica deliberazione.
3.
I
Consiglieri comunali si organizzano in gruppo secondo quanto previsto dal
Regolamento del Consiglio Comunale.
4.
Ai
gruppi consiliari sono assicurati, per l’esercizio delle loro funzioni, e
compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell’amministrazione
comunale, idonei spazi e supporti tecnico – organizzativi.
5.
Ciascun
gruppo comunica al Segretario Comunale il nome del capogruppo entro il 3°
giorno precedente la prima riunione del Consiglio Comunale per gli adempimenti
in materia di controllo previsti dalla legge. In caso di costituzione
successiva la comunicazione deve avvenire entro il terzo giorno precedente il
Consiglio Comunale utile.
6.
Il
Sindaco assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e
ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
1.
Il
funzionamento del Consiglio è disciplinato da un regolamento approvato a
maggioranza assoluta dei componenti.
2.
Le
sedute del Consiglio sono pubbliche.
3.
Le
sedute del Consiglio Comunale possono essere di prima o di seconda
convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione il Consiglio è
riunito validamente con l’intervento della metà dei consiglieri assegnati,
senza computare a tal fine il Sindaco.
4.
Per
la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di
almeno un terzo dei componenti il consesso, senza computare a tal fine il
Sindaco.
5.
Le
deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta
dei voti validi, salvo il rispetto di maggioranze diverse espressamente
richieste dalla legge e dal presente Statuto.
6.
Sulla
base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina,
alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere
effettuate entro 45 giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza
del precedente incarico.
Per le nomine e le designazioni di cui all’art. 42, lettera m), del T.U. D. Lgs. 267/00, è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza si rinvia al Regolamento del Consiglio Comunale.
7.
Per
le deliberazioni concernenti apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la
seduta è segreta ed il voto è segreto.
8.
Nelle
votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel
numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati fra
i presenti ma non tra i votanti.
9.
Nel
caso che una seduta vada deserta per mancanza di numero legale gli argomenti
non discussi debbono essere inseriti all’ordine del giorno della seduta
successiva e discussi con precedenza assoluta. Nel caso siano introdotte
proposte, non comprese nell’ordine del giorno, queste non possono essere poste
in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.
10.
I
consiglieri che non intervengono alle sedute del Consiglio Comunale per tre
sedute consecutive senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. La
decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a
seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del
consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi
dell’art.7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del
procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause
giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti
probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque
non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento.
Scaduto questo termine, il Consiglio esamina gli atti e infine delibera, tenuto
adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del
consigliere interessato.
11.
Le
dimissioni del consigliere comunale indirizzate al rispettivo consiglio, devono
essere assunte immediatamente al
protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei
consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di
presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
12.
Di
ogni seduta del Consiglio è redatto il verbale il quale va approvato nella seduta
successiva e firmato dal Presidente e dal Segretario Comunale e dal consigliere
anziano.
1.
Il
Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che, a tal fine,
stabilisce l’ordine del giorno e la data.
2.
Il
Sindaco provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti
giorni, quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, inserendo
all’ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i richiedenti allegano
alla istanza il testo delle proposte di deliberazioni o delle mozioni da
discutere.
3.
La
convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti, da
consegnarsi a domicilio. La consegna risulta da dichiarazione del messo
comunale.
4.
I
consiglieri comunali entro 10 giorni dalla data di convalida degli eletti
debbono comunicare al Segretario comunale la sede dove devono essere notificati
gli avvisi di convocazione.
5.
L’avviso
per la sessione ordinaria, con l’elenco degli oggetti da trattare, deve essere
consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la
convocazione. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni
dell’art.155 del codice di procedura civile. Nei casi di seduta straordinaria
la notifica deve avvenire tre giorni prima della data di convocazione del
Consiglio.
6.
Nei
casi d’urgenza, l’avviso, con il relativo elenco, può essere consegnato entro
le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per l’adunanza, anche
tramite telegramma.
7. L’elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, deve essere pubblicato all’albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai Consiglieri