Comune di Pignola
Provincia di Potenza
Statuto

STATUTO
TITOLO
I
AUTONOMIA E FUNZIONI DEL
COMUNE
Art.1 – Autonomia del
Comune
Art.2 - Sede,
territorio, stemma e gonfalone
Art.3 – Funzioni
Art.4 – Compiti del
Comune per i servizi di competenza statale
Art.5 – I cittadini
minori
TITOLO
II
ORGANI DEL COMUNE
Art.6 – Organi
Art.7 – Consiglio
Comunale
Art.8 – Prerogative dei
consiglieri
Art.9 – Funzionamento
del Consiglio
Art.10 – Convocazione
del Consiglio
Art.11 – Competenze del
Consiglio
Art.12 - Linee
programmatiche di mandato
Art.13 – Funzioni di
indirizzo e controllo del Consiglio
Art.14 – Commissioni
Art.15 – Attribuzioni
delle commissioni
Art.16 – Elezione del
Sindaco e della Giunta
Art.17 – Composizione e
funzionamento della Giunta
Art.18 – Competenza
della Giunta
Art.19 – Competenza del
Sindaco
Art.20 Attribuzioni di
amministrazione
Art.21 - Attribuzioni di
vigilanza
Art.22 - Attribuzioni di
organizzazione
Art.23 - Giuramento del
Sindaco
Art.24 – Dimissioni,
impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco
Art.25 – Mozione di
sfiducia
Art.26 – Responsabilità
Art.27 – Obbligo di
astensione
TITOLO
III
PARTECIPAZIONE, ACCESSO
ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art.28 – Rapporto con le
associazioni
Art.29 – Associazionismo
locale
Art.30 – Organismi di
partecipazione dei cittadini
Art.31 – Forme di
consultazione popolare, istanze, petizioni, proposte
Art.32 – Consulte
comunali
Art.33 – Consulta
antidroga
Art.34 – Referendum
consultivo
Art.35 – Diritto di
accesso e d’informazione dei cittadini
Art.36 – Il difensore
civico
TITOLO
IV
FINANZA E CONTABILITA’
Art.37 – Finanza locale
Art.38 – Bilancio e
programmazione finanziaria
Art.39 - Budget
partecipativo
Art.40 – Regolamento di
contabilità e disciplina dei contratti
Art.41 – Revisione
economica e finanziaria
Art.42 – Contabilità
economica e controllo di gestione
TITOLO
V
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI
Capo I – Ordinamento degli
uffici
Art.43 – Segretario
comunale
Art.44 – Il direttore
generale
Art.45 – Responsabili
degli uffici e dei servizi
Art.46 - Organizzazione
degli uffici e del personale
Art.47 – Incarichi
dirigenziali e di alta specializzazione
Art.48 – Ufficio di
indirizzo e controllo
Art.49 – Collaborazioni
esterne
Art.50 - Polizze
assicurative
Art.51 - Patrocinio
legale
Art.52 – Commissione di
disciplina
Capo II – Ordinamento dei
servizi
Art.53 – Servizi
pubblici locali
Art.54 – Aziende
speciali ed istituzioni
Capo III – Attività
amministrativa
Art.55 –Responsabile del
procedimento
Art.56 – Partecipazione
al procedimento
Art.57 – Comunicazione
dell’avvio del procedimento
Art.58 – Intervento nel
procedimento
Art.59 – Diritti dei
soggetti interessati al procedimento
Art.60 – Accordi
sostitutivi di provvedimenti
Art.61 –Pareri dei
responsabili dei servizi e degli uffici
Art.62 – Motivazione dei
provvedimenti
Art.63 – Conferenza dei
servizi
Art.64 – Determinazione
a contrattare e relative procedure
Art.65 – Criteri e
modalità per la concessione di vantaggi economici
Art.66 – Misure
organizzative per la presentazione di atti e documenti
Art.67 – Termini del
procedimento
Art.68 – Pubblicazione
ed esecutività delle deliberazioni
Art.69 – Forme
particolari di pubblicazione
TITOLO
VI
FORME DI COLLABORAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA
Art.70 – Forme di
collaborazione, convenzioni
Art.71 – Consorzi
Art.72 – Accordi di
programma
TITOLO
VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.73 – Modifiche allo
Statuto
Art.74 – Entrata in
vigore
1.
Il
Comune rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo
sviluppo civile, sociale ed economico.
2.
Ha
autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, impositiva e
finanziaria nell’ambito del proprio statuti e dei propri regolamenti e delle
leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3.
E’
titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti
della Costituzione, delle leggi e dello Statuto. Esercita, altresì, secondo le
leggi stati e regionali, le funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione.
4.
Istituisce
organismi di decentramento e sostiene le libere forme associative, la loro
costituzione e il loro potenziamento; favorisce la partecipazione ed attua
forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il
confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini
istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce
la pubblicità degli atti dell’amministrazione comunale e l’accesso ai documenti
amministrativi da parte dei cittadini, nonché l’accesso alle strutture ed ai
servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.
Rende effettiva la partecipazione dei cittadini singoli o associati alle scelte
politico-amministrative in particolare assicurando a tutti l’informazione sulla
propria attività adottando apposito regolamento secondo la normativa vigente ed
il presente Statuto. In particolare gli aventi diritto possono esercitare
l’accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni in
possesso dell’Amministrazione secondo le modalità previste nell’apposito
regolamento.
5.
Il
Comune assicura tutte le condizioni per garantire la pari opportunità tra uomo
e donna allo scopo di favorire l’eguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel
lavoro, nella formazione scolastica e professionale. In particolare devono
essere attuate tutte le iniziative idonee per facilitare la presenza di
entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali del Comune e negli enti
ed organismi da esso dipendenti.
6.
Ispira
la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a)
l’ordinata
convivenza sociale;
b)
la
tutela e la promozione dei diritti dei cittadini, la parità giuridica, sociale
ed economica delle donne;
c)
il
superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel
proprio ambito e nella comunità nazionale;
d)
la
promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata,
anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di
cooperazione;
e)
il
sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza
sociale e di tutela attiva delle presone, in grado di affrontare situazioni di
disagio sociale e personale, anche con la collaborazione delle organizzazioni
di volontariato;
f)
l’effettività
del diritto allo studio e alla cultura;
g)
la
tutela e lo sviluppo delle risorse culturali e ambientali nell’interesse della
comunità ed un funzione di una sempre più alta qualità della vita.
7. L’organizzazione delle strutture è diretta a realizzare l’efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.
8. Il Comune informa le rappresentanze sindacali sulla qualità dell’ambiente di lavoro e sulle misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, su loro richiesta, nei casi previsti dalla legge, il Comune le incontra per l’esame delle predette materie, ferme restando la autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei funzionari sulle stesse materie.
L’eventuale esame sopra previsto deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell’informazione ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza, decorsi tali termini, il Comune assume le proprie autonome determinazioni.
Il diritto di informazione
non esclude quello di contrattazione previsto dalla normativa vigente
compatibilmente con le disposizioni normative contenute nel testo aggiornato
del D.L.vo 29/93 “Razionalizzazione
dell’organizzazione dell’amministrazione pubblica e revisione della disciplina
in materia di pubblico impiego a norma dell’art.2 Legge 421/92”.
9. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Montana e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
1.
Il
Comune ha sede nel capoluogo. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in
sedi diverse dal capoluogo.
2.
Il
territorio del Comune ha una superficie di ettari 5551.
3.
Il
Comune ha lo stemma ed il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente
Statuto.
4.
Uffici
distaccati possono essere istituiti anche in altre località del territorio
comunale.
1.
Spettano
al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio,
principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto
espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale e regionale.
2.
Il
Comune, per l’esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni
proprie e delegate, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri
Comuni, con la Provincia e con la Comunità Montana.
1.
Il
Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di
statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per
servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti
finanziari e le risorse da questa regolati.
2.
Le
funzioni di cui al presente articolo fanno capo al Sindaco quale ufficiale del
Governo.
I bambini e le bambine sono a pieno titolo cittadini del
Comune di Pignola. I bambini e le bambine sono tutti gli esseri umani al di
sotto del 14° anno di età, secondo l’accezione della Convenzione Internazionale
dei Diritti dell’Infanzia approvata dall’ONU il 20/11/1989.
I bambini e le bambine partecipano alla vita della
comunità. Essi vanno consultati in merito alle questioni che li riguardano, in
quanto “veri esperti” delle esigenze della loro fascia d’età.
Il Comune di Pignola riconosce a tutti i bambini e le
bambine i diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale e tende a realizzare una comunità dell’infanzia difesa
dalle violenze inferte dalla moderna società.
A tale scopo il Sindaco è individuato come difensore
ideale dei bambini e delle bambine del Comune di Pignola.
Sono organi del Comune: il
Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.
1.
L’elezione
e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei
consiglieri sono regolati dalla legge.
2.
I
consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero in caso di
surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3.
La
prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di
dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve avere luogo nei dieci
giorni successivi.
4.
Il
Consiglio dura in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli
atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo.
5.
I
consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio
continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti
fino alla nomina dei successori, come Comunità Montane, Consorzi, Commissioni
ecc.
1.
I
consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché
dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro
possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al
segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. L’esercizio del
diritto è disciplinato dal regolamento per l’accesso agli atti.
2.
I
consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del
Consiglio. Hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione,
emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta
all’interrogazione e all’interpellanza è obbligatoria, da dare entro il termine
di giorni 30. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di
proposta di specifica deliberazione.
3.
I
Consiglieri comunali si organizzano in gruppo secondo quanto previsto dal
Regolamento del Consiglio Comunale.
4.
Ai
gruppi consiliari sono assicurati, per l’esercizio delle loro funzioni, e
compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell’amministrazione
comunale, idonei spazi e supporti tecnico – organizzativi.
5.
Ciascun
gruppo comunica al Segretario Comunale il nome del capogruppo entro il 3°
giorno precedente la prima riunione del Consiglio Comunale per gli adempimenti
in materia di controllo previsti dalla legge. In caso di costituzione
successiva la comunicazione deve avvenire entro il terzo giorno precedente il
Consiglio Comunale utile.
6.
Il
Sindaco assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e
ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
1.
Il
funzionamento del Consiglio è disciplinato da un regolamento approvato a
maggioranza assoluta dei componenti.
2.
Le
sedute del Consiglio sono pubbliche.
3.
Le
sedute del Consiglio Comunale possono essere di prima o di seconda
convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione il Consiglio è
riunito validamente con l’intervento della metà dei consiglieri assegnati,
senza computare a tal fine il Sindaco.
4.
Per
la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di
almeno un terzo dei componenti il consesso, senza computare a tal fine il
Sindaco.
5.
Le
deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta
dei voti validi, salvo il rispetto di maggioranze diverse espressamente
richieste dalla legge e dal presente Statuto.
6.
Sulla
base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina,
alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti,
aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere
effettuate entro 45 giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza
del precedente incarico.
Per le nomine e le designazioni di cui all’art. 42, lettera m), del T.U. D. Lgs. 267/00, è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza si rinvia al Regolamento del Consiglio Comunale.
7.
Per
le deliberazioni concernenti apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la
seduta è segreta ed il voto è segreto.
8.
Nelle
votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel
numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati fra
i presenti ma non tra i votanti.
9.
Nel
caso che una seduta vada deserta per mancanza di numero legale gli argomenti
non discussi debbono essere inseriti all’ordine del giorno della seduta
successiva e discussi con precedenza assoluta. Nel caso siano introdotte
proposte, non comprese nell’ordine del giorno, queste non possono essere poste
in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.
10.
I
consiglieri che non intervengono alle sedute del Consiglio Comunale per tre
sedute consecutive senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. La
decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a
seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del
consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi
dell’art.7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del
procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause
giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti
probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque
non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento.
Scaduto questo termine, il Consiglio esamina gli atti e infine delibera, tenuto
adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del
consigliere interessato.
11.
Le
dimissioni del consigliere comunale indirizzate al rispettivo consiglio, devono
essere assunte immediatamente al
protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei
consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di
presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
12.
Di
ogni seduta del Consiglio è redatto il verbale il quale va approvato nella seduta
successiva e firmato dal Presidente e dal Segretario Comunale e dal consigliere
anziano.
1.
Il
Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che, a tal fine,
stabilisce l’ordine del giorno e la data.
2.
Il
Sindaco provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti
giorni, quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, inserendo
all’ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i richiedenti allegano
alla istanza il testo delle proposte di deliberazioni o delle mozioni da
discutere.
3.
La
convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti, da
consegnarsi a domicilio. La consegna risulta da dichiarazione del messo
comunale.
4.
I
consiglieri comunali entro 10 giorni dalla data di convalida degli eletti
debbono comunicare al Segretario comunale la sede dove devono essere notificati
gli avvisi di convocazione.
5.
L’avviso
per la sessione ordinaria, con l’elenco degli oggetti da trattare, deve essere
consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la
convocazione. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni
dell’art.155 del codice di procedura civile. Nei casi di seduta straordinaria
la notifica deve avvenire tre giorni prima della data di convocazione del
Consiglio.
6.
Nei
casi d’urgenza, l’avviso, con il relativo elenco, può essere consegnato entro
le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per l’adunanza, anche
tramite telegramma.
7.
L’elenco
degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio comunale deve, sotto la
responsabilità del Segretario Comunale, deve essere pubblicato all’albo
pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai Consiglieri. Gli atti
relativi devono essere depositati presso l’ufficio di segreteria almeno ventiquattro
ore prima.
1.
Il
Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo.
2.
Il
Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a)
gli
statuti dell’ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l’ordinamento degli
uffici e dei servizi;
b)
i
programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i
programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e
pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali
ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le
eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; le proposte
da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica ,
territoriale ed ambientale della
Regione ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 267/00;
c)
le
convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la
modificazione di forme associative;
d)
l’istituzione,
i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di
partecipazione;
e)
l’assunzione
diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende
speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a
società di capitale, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f)
l’istituzione
e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei beni e dei servizi;
g)
gli
indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h)
la
contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del
Consiglio comunale e l’emissione dei prestiti obbligazionari;
i)
le
spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative
alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e
servizi a carattere continuativo;
j)
gli
acquisiti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le
concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del
Consiglio e che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non
rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza
della giunta, del segretario o di altri funzionari;
k)
la
definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti
del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei
rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso
espressamente riservata dalla legge.
l)
La
nomina del difensore civico
3.
Le
deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono
essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle
attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del
Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzate durante il mandato politico - amministrativo.
2.
Ciascun
consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle
linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adempimenti e le
modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità
indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all’art. 193 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il Consiglio Comunale provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione delle linee programmatiche, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. In tale occasione è facoltà del Sindaco o dei singoli Consiglieri proporre al Consiglio l’approvazione di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere nel corso del mandato.
4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
1.
La
potestà di indirizzo e controllo politico – amministrativo attribuita al
Consiglio si esplica in via generale e fondamentale nell’esprimere
contestualmente linea e compagine di governo del Comune, legittimando
quest’ultima a portare ad attuazione il programma in tal modo definito.
2.
Le
ulteriori funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo sono
esplicitate dal Consiglio:
a)
nel
decidere sulle proposte di atti regolamentari o amministrativi sottoposte dalla
Giunta alla deliberazione assembleare nelle materie e sulle questioni riservate
alla competenza consiliare dal comma 1 dell’articolo 42 del D. Lgs. 267/00;
b)
nel
votare la sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta e degli
amministratoti delle aziende speciali e delle istituzioni;
c)
nel
valutare le risposte degli organi di governo alle interrogazioni ed
interpellanze, nonché nel dibattere e votare le mozioni presentate dai
consiglieri ai sensi dell’articolo 43 del D. Lgs. 267/00;
d)
nel
dibattere le questioni poste all’ordine del giorno di sedute convocate su
richiesta del quinto dei consiglieri e del votare le conseguenti mozioni;
e)
nel
valutare e dibattere la relazione con la quale la Giunta riferisce annualmente
sulla propria attività e nel votare la conseguente mozione.
3.
Regolamento
consiliare. I lavori consiliari, la composizione e il funzionamento delle
commissioni e dei gruppi consiliari sono disciplinati da apposito regolamento.
1.
Il
Consiglio Comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee,
speciali.
2.
Il
regolamento del Consiglio Comunale disciplina il loro numero, le materie di
competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio
proporzionale.
3.
Le
commissioni possono invitare a partecipare alle loro riunioni organismi
associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed
economiche per l’esame di specifici argomenti.
4.
Le
commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogniqualvolta
questi lo richiedano.
Compito delle commissioni è l’esame preparatorio di atti deliberativi del Consiglio di particolare importanza e complessità e l’espressione di pareri, anche sotto forma di relazioni, sui principali temi di competenza del Comune al fine di favorirne il miglior esercizio delle funzioni.
1.
Il
Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le
disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
Rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione. Egli
esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti
e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Il
Sindaco può delegare singole attività ad Assessori e Consiglieri Comunali. Ad
essi può conferire anche l’incarico di rappresentarlo in cerimonie, riunioni e
manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.
2.
Il
Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice – Sindaco e ne dà comunicazione
al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione
3.
Il
Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al
Consiglio.
4.
Per
ciò che riguarda l’assunzione, da parte dei componenti del Consiglio Comunale,
di incarichi o consulenze in Enti dipendenti o vigilati si fa espresso rinvio
alle leggi vigenti.
5.
La
prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta entro 10 giorni dalla
proclamazione degli eletti, dal Sindaco.
6.
Le
adunanze di cui ai commi precedenti, ivi compresa quella per la convalida degli
eletti, sono presiedute dal Sindaco.
7.
Le
dimissioni o la cessazione dalla carica del Sindaco o di oltre la metà degli
Assessori comportano la decadenza della Giunta.
8.
La
Giunta e il Sindaco rimangono in carica fino all’insediamento della nuova
Giunta e del nuovo Sindaco.
9.
L’approvazione
del bilancio di previsione, del conto consuntivo, dei regolamenti e
dell’assunzione di mutui avviene a scrutinio palese, per appello nominale e a
maggioranza assoluta di voti rispetto ai consiglieri in carica.
1.
La
Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di
Assessori da due a sei , compreso il Vice - Sindaco, pari al numero massimo
consentito dall’art. 47 del D. Lgs. 267/00, garantendo , comunque, il numero
dispari.
2.
Non
possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e
discendenti, fratelli, coniugi, parenti ed affini fino al secondo grado,
adottati e adottandi.
3.
Gli
Assessori e il Sindaco devono avere i requisiti di compatibilità ed
eleggibilità alla carica di consigliere comunale, e rispettivamente di
Assessore e di Sindaco.
4.
La
Giunta nella prima riunione successiva alla elezione degli Assessori verifica
la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.
5.
L’attività
della Giunta si uniforma al principio della collegialità. Tutte le
deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate esclusivamente
dall’intero collegio e in nessun caso dai singoli componenti. L’esercizio delle
funzioni eventualmente delegate dal Sindaco agli Assessori avviene nel rispetto
di tale principio.
6.
La
Giunta è convocata dal Sindaco. Per la validità della seduta è necessaria la
presenza della metà dei componenti.
7.
La
Giunta delibera a maggioranza dei voti. Le sue riunioni non sono pubbliche.
8.
Alla
sostituzione di singoli componenti dimissionari, dichiarati decaduti o revocati
dal Sindaco o cessati dall’ufficio per altra causa, prevede lo stesso Sindaco
dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla
nomina.
9.
L’Assessore
che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive della
Giunta Comunale decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Sindaco.
1.
La
Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli
atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al
Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario
Comunale, al Direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2.
La
Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi
dal Consiglio, riferendo annualmente allo stesso sulla propria attività, e svolge attività
propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3.
La
Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle
funzioni organizzative:
a)
propone
al Consiglio i regolamenti;
b)
approva
i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano
impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla
legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c)
elabora
le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre
alle determinazioni del Consiglio;
d)
assume
attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di
partecipazione e decentramento;
e)
modifica
le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la
determinazione di quelle nuove;
f)
nomina
i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile
del servizio interessato;
g)
propone
i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
h)
approva
i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal Consiglio;
i)
dispone
l’accettazione o il rifiuti di lasciti e donazioni;
j)
fissa
la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio
comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del
procedimento;
k)
esercita,
previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate
da provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e
dalli statuto ad altro organo;
l)
approva
gli accordi di contrattazione decentrata;
m)
decide
in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere
fra gli organi gestionali dell’ente;
n)
fissa,
ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard
e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato,
sentito il direttore generale;
o)
determina,
sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del
controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
p)
approva il P.E.G. ovvero il P.R.O. su
proposta del direttore generale.
La Giunta può adottare in
via d’urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio,
sottoponendole a ratifica del Consiglio
nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.
L’annuale relazione al
Consiglio di cui al comma 2 viene presentata nella seduta avente all’ordine del
giorno l’approvazione del bilancio consuntivo.
1.
Il
Sindaco rappresenta il Comune ed è
l’organo responsabile dell’Amministrazione. Sovraintende alle verifiche di
risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive
al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli
uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché
sull’esecuzione degli atti.
2.
Il
Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai
regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali
attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di
vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture
gestionali ed esecutive.
3.
Il
Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso
enti, aziende ed istituzioni.
4.
Il
Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio
Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le
organizzazioni di categoria interessate a coordinare gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo
accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di
popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone
che lavorano.
5.
Al
Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e
dai regolamenti attribuzioni quali organi di amministrazione, di vigilanza e
poteri di autorganizzazione delle competenza connesse all’ufficio.
1.
Il
Sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o
parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile
dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a)
dirige
e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività
della Giunta e dei singoli Assessori;
b)
tutela
le prerogative dei consiglieri e garantisce l’esercizio delle loro funzioni;
c)
rappresenta
il Comune nell’assemblea dei consorzi
comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può
nominare per detta incombenza un proprio delegato. Nelle stesse forme può
revocare la delega nominando contestualmente il nuovo delegato;
d)
promuove
e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti
pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
e)
convoca
i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del T.U. D. Lgs. 267/00;
f)
adotta
le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge; qualora siano stati
preventivamente approvati piani o programmi per l’emergenza, l’ordinanza si
attiene agli stessi, motivando le eventuali difformità;
g)
nomina
il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;
h)
conferisce
e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di
direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri
comuni per la nomina del direttore;
i)
nomina
i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e
verificabili.
1.
Il
Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce
direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti,
anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e
informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per
azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse,
informandone il Consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
1. Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a)
stabilisce
gli argomenti del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la
convocazione e la presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è
formulata da un quinto dei consiglieri;
b)
esercita
i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di
partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle
leggi;
c)
propone
argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d)
riceve
le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di
competenza consiliare.
1.
Prima
di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio
Comunale secondo la formula prevista dall’art.11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Distintivo del Sindaco è la
fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla.
1.
In
caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del
Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il
Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio
e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono
svolte dal Vice Sindaco.
2.
Nell’ambito
della Giunta, il Sindaco nomina il Vice Sindaco dandone comunicazione al
Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina
3.
Il
Vice- Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento
temporaneo nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione
adottata ai sensi dell’art. 53 del T.U. D. Lgs. 267/00.
4.
In
caso di assenza o di impedimento del Vice - Sindaco subentra il Consigliere più
anziano d’età.
5.
Le
dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli
effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro
presentazione al Consiglio.
6.
Lo
scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del
Sindaco nonché della Giunta.
1.
Il
voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta non ne
comporta le dimissioni.
2.
Il
Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione
di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e
sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal
fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non
oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione di sfiducia viene
approvata dal Consiglio si procede allo scioglimento del Consiglio e alla
nomina del Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
1.
Per
gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni
vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2.
Ogni
dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli
incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle
competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è
altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli
uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati
conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.
3.
Il
tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro
o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si
ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto
della loro gestione.
4.
L’Amministrazione
privilegia l’utilizzo dei ruoli professionali dipendenti anche attraverso il
conferimento di incarichi singoli o in équipe.
5.
Al
personale che si trova in condizione professionale l’Amministrazione consente l’esercizio
di attività libero - professionali compatibili con i compiti d’ufficio in
quanto teso all’acquisizione di esperienza e all’approfondimento di conoscenze,
favorendo quelle a contenuto culturale – scientifico.
6.
La
Giunta comunale autorizza l’esercizio di tali attività secondo le modalità
definite dal regolamento del personale.
7.
L’autorizzazione
non è richiesta qualora le prestazioni professionali siano rese allo stesso
Ente di appartenenza.
1.
Salve
le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alla legge 30 aprile 1981
n.154, i componenti degli organi comunali non hanno diritto al voto per le
deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli
enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza.
Parimenti devono astenersi dal votare quando si tratta d’interesse dei loro
parenti o affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire
impieghi ai medesimi.
Il divieto di cui al comma 1 non comporta l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
1.
Il
Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e
potenziamento, quali strumenti di formazione dei cittadini.
2.
Per
il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune:
a)
sostiene
le attività ed i programmi dell’associazionismo, anche mediante la stipulazione
di convenzioni per la loro attuazione;
b)
favorisce
l’informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle
norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti
l’associazionismo;
c)
garantisce
la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi
consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;
d)
mette
a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio
comunale le strutture e il personale occorrenti per l’organizzazione di
iniziative e manifestazioni, secondo i criteri e le modalità di cui all’art.58;
e)
affida
ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l’organizzazione di
manifestazioni assegnando i fondi necessari; il relativo rendiconto della spesa
approvato dalla Giunta;
f)
il
Comune valorizza, come libera associazione, la PRO-LOCO in conformità della
Legge Regionale n.29 del 1° agosto 1988 che persegue da anni finalità di
interesse pubblico; riconosce alla predetta associazione il ruolo di strumento
di base per la tutela e la valorizzazione dei beni naturali, artistici e
culturali nonché di promozione dell'attività turistica e culturale;
g)
la
biblioteca comunale è riconosciuta quale strumento culturale al servizio dei
cittadini, che dovrà concorrere a promuovere le condizioni che rendono
oggettivo il diritto alla cultura, all’educazione, alla diffusione delle
conoscenze e del sapere. Il funzionamento della biblioteca sarà regolato da
apposito regolamento, che può prevedere anche forme consociative di gestione
della biblioteca stessa oltre che la possibilità di convenzione con altri enti.
Il Comune provvederà nel proprio bilancio previsionale opportuno stanziamento
per la crescita ed il funzionamento della biblioteca.
3.
Gli
interventi previsti nel presente articolo hanno luogo nei confronti di libere
forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle
cariche, volontarietà dell’adesione e del recesso dei membri, assenza di fini
di lucro, pubblicità degli atti e dei registri.
Il Comune, compatibilmente
con le proprie risorse finanziarie, promuove la cultura e lo sport
dilettantistico, sostenendo ogni forma di associazionismo locale, portatore di
interessi diffusi e reali, nell’ambito dei limiti e criteri previsti dal regolamento
da adottare ai sensi dell’art.12 della legge 241/1990, al fine di facilitare la
integrazione sociale e la occupazione del tempo libero.
1.
Il
Comune favorisce la partecipazione dei cittadini alla attività di promozione
dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, all’esercizio delle
relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi.
2.
A
tal fine promuove:
a)
organismi
di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, anche su comitati
di partecipazione territoriale;
b)
il
collegamento dei propri organi e degli organi di decentramento con gli
organismi di partecipazione territoriale;
c)
le
assemblee di quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all’esame
degli organi comunali;
d)
l’iniziativa
popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;
e)
lo
svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei cittadini,
gruppi e organismi sociali che ne facciano richiesta, le sedi degli organi di
decentramento ed altre strutture o spazi idonei.
3.
Gli
organismi di partecipazione possono avere la forma di comitati per la gestione
sociale dei servizi, consulte o comitati per settore, per specifici problemi o
situazioni locali.
1.
Il
Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed
articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la
libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali e le
circoscrizioni di decentramento possono promuovere forme di consultazione ogni
volta che lo ritengano opportuno.
2.
I
cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni
e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi
collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni
dal loro ricevimento. Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può
inserire le questioni sollevate all’ordine del giorno della prima seduta utile
del competente organo comunale convocata dopo la scadenza di detto termine. Il
Sindaco è altresì tenuto ad inserire nel predetto ordine del giorno le
questioni alle quali non sia stata data risposta scritta nel termine di trenta
giorni.
3.
Le
associazioni possono chiedere informazioni al Sindaco e alla Giunta sui
provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al Sindaco che
risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni.
1.
Presso
il Comune di Pignola sono istituite le seguenti consulte:
a)
Consulta
giovanile
b)
Consulta
dello sport, cultura, volontariato
c)
Consulta
per i problemi delle categorie disagiate.
E’ istituito altresì il
Centro di Parità per le Donne.
2.
Le
consulte dovranno concretizzare la rappresentanza di tutti quegli organismi e
quelle persone che, nella realtà locale, hanno una approfondita conoscenza in
determinati settori di attività o campi sociali, con l’obiettivo di integrare
ed arricchire le proposte degli organismi comunali con l’apporto di competenze
e professionalità specifiche. Il Centro di Parità per le Donne si inserisce
come strumento di documentazione e di proposta alla Giunta ed al Consiglio
Comunale ed avrà funzione di:
-
studio
ed approfondimento delle problematiche della donna sulla realtà sociale;
-
svolgimento
di una sistematica azione di documentazione, informazione e proposta sui vari
aspetti della condizione femminile a Pignola;
-
tutela
della dignità e della personalità della donna in ogni settore della vita civile
e sociale.
Il Centro di Parità avrà come obiettivo principale la eliminazione di ogni ostacolo che limiti il pieno sviluppo della personalità della donna e ne impedisca il perseguimento della pari opportunità nella famiglia, nella società e nel lavoro.
3. Le consulte ed il centro di parità, nei rispettivi campi di competenza, possono:
- emettere pareri consultivi su richiesta degli organi dell’amministrazione comunale;
- emettere rilievi, proposte e raccomandazioni relative all’attività ed ai servizi di propria competenza;
- svolgere funzioni di verifica e di controllo circa la coerenza e rispondenza dei singoli atti amministrativi ai programmi dati, sia di propria iniziativa che su richiesta degli organi comunali;
- svolgere funzione di collegamento fra le istituzioni comunali ed i settori della società di cui sono espressione, raccogliendo proposte, suggerimenti ed esigenze.
4. I pareri delle consulte e del centro di parità sono obbligatori ma non vincolanti, e debbono essere espressi entro 20 giorni dalla data della richiesta da parte degli organi comunali nei seguenti casi:
- regolamenti comunali relativi a settori di interesse di ciascuna consulta o del centro di parità;
- bilancio preventivo annuale e pluriennale;
- investimenti nel proprio settore di competenza;
- convenzioni relative alla gestione di impianti e strutture e servizi in ciascun settore di competenza;
- deliberazioni concernenti tariffe per l’utilizzo di impianti, strutture ed attrezzature relativi ai settori di competenza.
La composizione, ed i meccanismi di nomina dei rappresentanti in seno alle consulte ed al centro di parità verranno definiti in apposito regolamento da approvare ad opera del Consiglio Comunale.
1. Il Comune di Pignola riconosce e promuove l’iniziativa dei genitori e degli studenti delle scuole pignolesi contro la diffusione della droga.
A tal proposito viene istituito un apposito comitato composto da numero dieci genitori e presieduto dal Sindaco o suo delegato, con funzione di promuovere iniziative per combattere il fenomeno della droga, nonché per coordinare forme di vigilanza dinanzi alle scuole in funzione deterrente nei confronti degli spacciatori.
2. Il comitato opererà in stretto rapporto con le strutture scolastiche e con gli organi comunali, riferendo alla Amministrazione Comunale periodicamente sul proprio operato e sullo stato di diffusione della droga nella realtà di Pignola, avanzando, eventualmente, suggerimenti e proposte.
1.
Il
Consiglio comunale, prima di procedere all’approvazione di provvedimenti di sua
competenza, può deliberare, anche su richiesta di almeno il 25 % degli elettori
iscritti nelle liste elettorali del Comune, l’indizione di referendum
consultivi interessanti di norma tutto
il corpo elettorale. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli
elettori e viene presentata al Sindaco che la sottopone all’esame di
approvazione del Consiglio comunale.
2.
La
deliberazione consiliare che indice il referendum deve indicare il quesito in
maniere chiara, semplice ed univoca, da approvare con la maggioranza dei
consiglieri in carica.
3.
I
referendum consultivi vengono effettuati non più di una volta l’anno, nel
periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno. La data di effettuazione è
indicata con provvedimento del Sindaco, da emanarsi entro il 28 febbraio, in
base alla deliberazione di cui al comma 2. Non possono essere proposti
referendum consultivi, né possono essere ricevute le relative richieste nel
periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione
degli eletti. In ogni caso i referendum
non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
4.
La
votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto,
libero e segreto.
5.
Per
la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali, per quanto non previsto
dallo Statuto, si applicano le norme statali vigenti per l’elezione del
Consiglio comunale, con l’attribuzione alla Giunta comunale delle competenze e
della funzioni dalla legge assegnate al ministero dell’interno.
6.
I
certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori
entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Sindaco di cui al
comma 3. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati
possono essere ritirati presso l’ufficio comunale dagli elettori stessi, a
decorrere dal trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di detto
provvedimento.
7.
In
ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composti di un presidente,
tre scrutatori, di cui uno, designato dal presidente, assume le funzioni di
vicepresidente e di un segretario, scelto dal presidente.
8.
Alle
operazioni di voto o di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni
dell’ufficio comunale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano,
un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in Consiglio
comunale e un rappresentante dei promotori del referendum. Alle designazioni
dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato del capogruppo
consiliare i dei promotori del referendum, autenticato nei modi di legge.
9.
Le
schede per il referendum, di carta consistente di colore unico, sono
predisposte dalla Giunta comunale e contengono il quesito formulato nella
deliberazione di cui al comma 2, letteralmente trascritto a caratteri chiari e
leggibili.
10.
L’elettore
vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e,
comunque, nel rettangolo che la contiene.
11.
Presso
la Giunta comunale è costituito, entro trenta giorni dalla data del provvedimento
del Sindaco di cui al comma 3, l’ufficio comunale per il referendum, composto
da due garanti, nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato, all’interno
di almeno dieci nominativi proposti dal difensore civico stesso, e dal
Segretario Comunale. Il Consiglio nomina anche due garanti supplenti per
sostituire i primi in caso di impedimento. L’ufficio comunale per il referendum
è presieduto dal difensore civico. Le funzioni di segretario sono esercitate da
un dipendente comunale designato dalla Giunta comunale addetto all’ufficio
comunale elettorale.
12.
L’ufficio
comunale per il referendum, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle
sezioni, procede, in pubblica adunanza, all’esame e alla decisione dei reclami
relativi alla operazioni di votazione o di scrutinio, al riesame dei voti
contestati e provvisoriamente non assegnati, all’accertamento del numero
complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma
dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla
proposta sottoposta al referendum.
13.
Il
quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato
almeno il 50% + 1 degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la
maggioranza dei voti validamente espressi.
14.
L’ufficio
comunale per il referendum conclude le operazioni procedendo alla proclamazione
dei risultati del referendum.
15.
Entro
60 giorni dalla approvazione del quesito sottoposto a referendum la Giunta è
tenuta a proporre al Consiglio i provvedimenti consequenziali.
16.
Per
la raccolta delle firme necessarie alla presentazione della richiesta di
referendum debbono essere usati appositi moduli forniti dalla amministrazione
comunale e vidimati dal Sindaco. Su tali moduli deve essere indicato, a cura
dei promotori, il quesito da sottoporre a referendum. In calce alla formula i
moduli devono indicare i nomi del promotori iscritti nelle liste elettorali del
Comune, in numero non inferiore a dieci. La richiesta di referendum non può
essere presentata su moduli vidimati da oltre sei mesi. Non possono essere
oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
-
disciplina
dello stato giuridico ed assunzione di personale, pianta organica del personale
e relative variazioni;
-
piani
territoriali ed urbanistici, piani di attuazione e relative variazioni;
espropriazioni per pubblica utilità;
-
tributi
locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
-
designazione
e nomina dei rappresentanti;
-
argomenti
lesivi dei diritti delle minoranze etniche, religiose e linguistiche
-
bilancio
preventivo e consuntivo.
1.
Tutti
gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli
coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme
giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del
responsabile del servizio che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto
previsto dal regolamento di cui al comma 7, in quanto la loro diffusione possa
pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle
imprese.
2.
Anche
in presenza del diritto alla riservatezza, il responsabile del servizio deve
garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai
procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o
difendere i loro interessi giuridici.
3.
Il
responsabile del servizio ha facoltà di
differire l’accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi
possa impedire o ostacolare gravemente lo svolgimento dell’attività
amministrativa. Non è comunque ammesso l’accesso agli atti preparatori nel
corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse
disposizioni di legge.
4.
È
considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni, formati dall’amministrazione comunale o comunque dalla
stessa utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
5.
Il
diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento.
L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto a
rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di
bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
6.
La
richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare
documenti formati dall’amministrazione comunale o da questa detenuti
stabilmente.
7.
Il
regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso
ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso
l’amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei
soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi,
i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai
cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine
di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
8.
Il
rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi soltanto
nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.
9.
Al
fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività
dell’amministrazione, il Comune assicura l’accesso alle strutture ed ai servizi
agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
10.
Le
aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l’obbligo di informare la loro
attività a tali principi.
1.
È
istituita la figura del difensore civico, a livello comprensoriale o di
Comunità Montana previa approvazione in sede convenzionata di apposito
regolamento che ne disciplini le funzioni e l’organizzazione. A tal fine
l’amministrazione comunale è impegnata a promuovere, con i comuni limitrofi, la
istituzione della convenzione per lo svolgimento del servizio del difensore civico ed a riferire al
Consiglio comunale.
2.
Il
difensore civico è posto a garanzia della imparzialità e del buon andamento
della pubblica amministrazione dell’intero territorio comunale.
3.
Nei
casi di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi, su istanza dei cittadini singoli
o associati, o di associazioni, enti o società che abbiano una pratica in
corso, il difensore civico interviene presso l’amministrazione comunale,
affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti
tempestivamente emanati, nel rispetto della legge 241/1990.
4.
Il
difensore civico può agire anche d’ufficio, nel caso accerti, nell’espletamento
delle sue mansioni, abusi o disfunzioni, o nel caso gliene pervenga denuncia.
5.
Il
difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici comunali copie di atti e
documenti, nonché ogni notizia connessa all’espletamento delle sue funzioni
senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio. Nel caso di ritardi o
omissioni da parte dei funzionari nel fornire la documentazione o gli atti
richiesti, nonostante il sollecito scritto, il difensore civico denuncerà il
fatto all’amministrazione comunale tramite il segretario comunale.
6.
L’amministrazione
comunale, acquisito il parere del dirigente, è tenuta ad assumere gli eventuali
provvedimenti disciplinari necessari, dandone comunicazione al difensore
civico.
7.
L’amministrazione
comunale provvederà alle dotazioni di personale, ed alle spese d’ufficio
necessarie al difensore civico mediante apposito stanziamento in bilancio.
8.
Nel
caso in cui il difensore civico ravvisi un comportamento irregolare o difforme
dalle procedure, atti di autotutela da parte dell’amministrazione ad evitare
liti ed oltraggi, si dà opportuna segnalazione all’amministrazione comunale.
9.
Nel
caso in cui l’amministrazione non intenda accogliere segnalazioni e
suggerimenti del difensore civico, si dà opportuna comunicazione scritta, allo
stesso, entri trenta giorni.
10.
L’elezione,
i requisiti e le incompatibilità sono demandate all’apposito regolamento
convenzionato .
1.
Il
Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse, proprie e
trasferite, nell’ambito della legge sulla finanza pubblica.
2.
Il
Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle
tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.
1.
Il
Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l’anno
successivo, osservando i principi dell’unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario
e pubblicità .
2.
Il
bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica.
3.
Il
bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da
consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4.
Gli
impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione del responsabile
dell’ufficio di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria.
5.
I
risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati
nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio,
secondo le disposizioni del regolamento.
6.
Al
conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime
le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7.
Il
conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale nei termini di legge.
8.
L’approvazione
del bilancio di previsione e del conto consuntivo avviene a scrutinio palese
per appello nominale ed a maggioranza assoluta di voti rispetto ai consiglieri
in carica.
1.Con congruo anticipo
rispetto alla data di approvazione della proposta del bilancio di previsione da
parte della giunta Comunale, il Sindaco può convocare incontri pubblici con:
-
Le
associazioni di categoria, culturali, femminili, di volontariato, sportivo,
giovanili e, in generale, tutte le forme organizzative libera espressione del
popolo pignolese;
-
Gli
abitanti dei singoli quartieri;
-
Gli
abitanti delle singole contrade.
2. Nel corso di questi
incontri, convocati attraverso gli strumenti di comunicazione più adatti a consentire la più ampia
partecipazione possibile, il Sindaco, alla presenza dei consiglieri comunali e
dei membri della Giunta, invita gli intervenuti ad indicare quali siano gli
interventi prioritari da inserire nel bilancio previsionale per l’anno
successivo, tenuto conto delle effettive disponibilità economiche del Comune.
3.Al termine di ogni
incontro il Sindaco, o persona da lui delegata, redige una relazione che
riporta le richieste di intervento espresse dagli intervenuti.
4. Al termine degli incontri
programmati, il Sindaco convoca una assemblea pubblica, alla presenza dei
consiglieri comunali e dei membri della Giunta, nel corso della quale illustra
l’ordine di priorità degli interventi che la Giunta Comunale, tenendo
obbligatoriamente conto delle relazioni finali di ogni incontro, ha previsto
nell’ambito del bilancio previsionale dell’anno successivo.
L’ordine di priorità,
contenuto in un documento sintetico predisposto dalla Giunta Comunale, viene
sottoposto alla libera discussione dell’assemblea pubblica.
1.
Il
Consiglio comunale approva il regolamento di contabilità, di amministrazione
del patrimonio e dei contratti.
2.
Il
Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa dell’Unione Europea
recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.
1.
Il
Consiglio comunale elegge l’organo di revisione del conto consuntivo.
2.
L’organo
di revisione è scelto ai sensi dell’art. 234, - comma 2- , del T.U. D. Lgs.
267/00. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste
dall’articolo 2399 del Codice Civile. Dura in carica tre anni, non è
revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta e resta in
carica fino alla nomina del successivo.
3.
L’organo
di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, può
depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali. Ha facoltà di
partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
4.
L’organo
di revisione collabora con il Consiglio
comunale nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le
disposizioni del regolamento di contabilità ,la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione,
che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
5.
L’organo
di revisione esercita altresì, secondo le disposizioni del regolamento di
contabilità, la revisione della contabilità economica. La relazione di cui al
comma precedente è corredata di una parte economica che esprime rilievi e
proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed
economicità della gestione. A tal fine il revisore può chiedere alla Giunta che
vengano effettuate specifiche rilevazioni ai sensi dell’art.36.
6.
L’organo
di revisione risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie al suo
dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella
gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
1.
Il
regolamento di contabilità detta norme per la rilevazione contabile dei costi
degli uffici e dei servizi.
2.
La
rilevazione contabile dei costi prevede:
a)
la
sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità
operative onde pervenire alla valutazione della efficienza e della efficacia
della spesa articolata per uffici, servizi e programmi;
b)
l’elaborazione
di indici di produttività.
3.
La
Giunta comunale può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche
forme di rilevazione anche temporanee.
La Giunta allega al conto consuntivo una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
1.
Il
segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è
scelto nell’apposito albo.
2.
Il
Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri
comuni per la gestione convenzionata dell’ufficio del segretario comunale.
3.
Lo
stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono
stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4.
Il
segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta
consulenza giuridica agli organi del Comune .
5.
Il
segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne cura
la verbalizzazione sottoscrivendo i verbali insieme al Sindaco e al Consigliere
anziano.
6.
Il
segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne
all’ente e, previa autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su
richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico –
giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco. Il segretario comunale riceve
dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta
soggette a controllo eventuale del difensore civico.
7.
Egli
riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le
proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
8.
Il
segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l’ente è parte,
quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture
private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita infine
ogni altra funzione attribuitagli dal presente
statuto, dai regolamenti
comunali o conferitagli dal sindaco in conformità con le norme di legge e dei
contratti collettivi.
1.
Il
Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un direttore
generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo
determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione,
dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni
assommate raggiungano i quindicimila abitanti.
2.
In
tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o
unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
3.
Il
direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti
dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che, a tale riguardo,
gli impartirà il sindaco.
4.
Il
direttore generale sovraintende alla gestione dell’ente perseguendo livelli
ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo
stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.
5.
La
durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco
che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel
caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga
contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni
caso di grave opportunità.
6.
Quando
non risulta stipulata la convenzione per il
servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere
conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale .
7.
Il
direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del
piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla
base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
8.
Egli
in particolare esercita le seguenti funzioni:
a)
predispone,
sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di
attuazione, relazioni o studi particolari;
b)
organizza
e dirige il personale coerentemente . con gli indirizzi funzionali stabiliti
dal Sindaco e dalla Giunta;
c)
verifica
l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale a essi
preposto;
d)
promuove
i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei
servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in
armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e)
autorizza
le missini, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei
responsabili dei servizi;
f)
emana
gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del
Sindaco o dei responsabili dei servizi;
g)
gestisce
i processi di mobilità intersettoriale del personale;
h)
riesamina
annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l’assetto organizzativo
dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta e
al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i)
promuove
i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei
responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti,
previa istruttoria curata dal servizio competente;
j)
promuove
e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.
1.
I
responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di
organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2.
I
responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi
assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato,
ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla
giunta comunale.
3.
Essi
nell’ambito delle competenze a loro assegnate provvedono a gestire l’attività
dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal
direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.
4.
I
responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i
contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni,
gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di
gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.
5.
Essi
provvedono altresì la rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono
inoltre le seguenti funzioni:
a)
presiedono
le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi
procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
b)
rilasciano
le attestazioni e le certificazioni;
c)
emettono
le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente
manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi
di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d)
provvedono
alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e)
pronunciano
le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;
f)
emettono
le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e
dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive
impartite dal sindaco;
g)
pronunciano
le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle
di cui all’art. 54 del T.U. D. Lgs. 267/00;
h)
promuovono
i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e
adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal
regolamento;
i)
provvedono
a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle
direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
j)
forniscono
al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per
la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
k)
autorizzano
le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del
personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal
sindaco;
l)
concedono
le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
m)
rispondono,
nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli
obiettivi loro assegnati.
6.
I
responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che
precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo responsabili del regolare adempimento dei
compiti loro assegnati.
7.
Il
sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori
funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo
contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
1.
Il
regolamento organico disciplina la
dotazione del personale e l’organizzazione degli uffici e dei servizi,
in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e
secondo principi di professionalità e responsabilità.
Il regolamento disciplina l’attribuzione agli impiegati di responsabilità gestionali dei servizi per l’attuazione degli obbiettivi fissati dagli organi dell’ente e stabilisce le modalità dell’attività di coordinamento tra il segretario comunale e gli stessi.
Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al direttore generale e ai responsabili dei vari servizi.
1.
La
giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge,
e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare
al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo
determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in
cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.
2.
La
giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può
assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la
titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo
determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art.
110, comma 1, del T. U. D. Lgs. 267/00.
3.
I
contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo
indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie di cui all’art.45 del d.lgs. 504/92.
1.
Il
regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di
professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e
con convenzioni a termine.
2.
Le
norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a
soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non
potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la
determinazione del relativo trattamento economico.
1. L’amministrazione ha facoltà di stipulare con istituti
assicurativi polizze per la copertura dei danni, rischi e infortuni causati
nell’esercizio delle loro funzioni dagli amministratori, dal segretario o dal
direttore generale, se nominato, e dai responsabili dei servizi
1. L’Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove
si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale
nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi
all’espletamento del servizio o all’adempimento dei compiti d’ufficio ,
provvederà ai sensi delle leggi vigenti in materia.
1.
È
istituita la commissione di disciplina, la cui composizione e le cui modalità
di funzionamento sono oggetto di apposito regolamento per la disciplina del
personale.
2.
Le
responsabilità proprie delle funzioni dirigenziali sono regolate dalla legge .
1.
Il
Comune, nell’ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi
pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della
comunità locale.
2.
I
servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3.
Il
Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a)
in
economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del
servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b)
in
concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di
opportunità sociale;
c)
a
mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza
economica ed imprenditoriale;
d)
a
mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale;
e)
a
mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda
opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione
di altri soggetti pubblici o privati.
1.
L’azienda
speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di
autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio
comunale.
2.
L’istituzione
è organismo strumentale del Comune per l’esercizio di servizi sociali, dotato
di autonomia gestionale.
3.
Organi
dell’azienda e dell’istituzione sono il consiglio di amministrazione, il
presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4.
Le
proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal
quale risultano la specifica esperienza e professionalità del candidato per
studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private,
per uffici pubblici ricoperti e dall’accettazione sottoscritta della
candidatura.
5.
L’azienda
e l’istituzione informano la loro attività a criteri di efficienza, efficacia
ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire
attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
6.
Nell’ambito
della legge, l’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono
disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni
sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.
7.
Il
Comune conferisce il capitale di dotazione, determina la finalità e gli
indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i
risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi
sociali.
8.
Il
revisore del conto del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti
delle istituzioni. Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo
di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di
controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.
1.
Apposito
regolamento determina per ciascun tipo di procedimento l’unità organizzativa e
l’ufficio responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale.
2.
Il
Comune provvede a dare idonee forme di pubblicità alle disposizioni adottate ai
sensi del comma 1.
3.
Il
responsabile di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad
altro dipendente addetto all’unità stessa la responsabilità dell’istruttoria e
di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché,
eventualmente, dell’adozione dei provvedimento finale; il provvedimento di
revoca dell’atto di assegnazione di responsabilità è scritto e motivato.
4.
Fino
a quando non sia stata effettuata l’assegnazione di cui al comma 3, oppure
qualora sia stata revocata, è considerato responsabile del singolo procedimento
il responsabile proposto all’unità organizzativa determinata a norma del comma
3.
5.
L’unità
organizzativa competente ed il nominativo del responsabile sono comunicati alle
parti del procedimento amministrativo e, a richiesta, a chiunque vi abbia
interesse. Nel caso di richiesta, l’eventuale diniego di rilascio della
comunicazione deve essere motivato entro cinque giorni dalla ricezione della
richiesta stessa. In assenza di diniego, la richiesta è da considerarsi accolta
e la comunicazione deve essere effettuata entro i successivi tre giorni.
6.
Il
responsabile del procedimento:
a)
valuta,
ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento;
b)
accerta
d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti a tal fine necessari, e
adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria; in
particolare può richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinarie
esibizioni documentali;
c)
cura
le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e
dai regolamenti;
d)
adotta,
ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti
all’organo competente per l’adozione.
1.
Ove
non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di
celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le
modalità di cui all’articolo 57, ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti a quelli che per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di
impedimento predette, qualora di un provvedimento possa derivare un pregiudizio
a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti
destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità,
notizia dell’inizio del procedimento.
2.
Nelle
ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione comunale
di adottare, anche prima dell’effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti
cautelari.
1.
L’amministrazione
comunale provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione
personale.
2.
Nella
comunicazione debbono essere indicati:
a)
l’organo
competente al provvedimento conclusivo;
b)
l’oggetto
del procedimento promosso;
c)
l’ufficio
e la persona responsabile del procedimento;
d)
l’ufficio
dove prendere visione degli atti.
3.
Qualora
per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o
risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli
elementi di cui al comma 2 mediante idonee forme di pubblicità, di volta in
volta stabilite.
4.
L’omissione
di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere soltanto dal
soggetto nel cui interesse la comunicazione è prescritta.
Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché portatore di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
1.
I
soggetti di cui all’articolo 56 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 58
hanno diritto:
a)
di
prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto
dall’art.35;
b)
di
presentare memorie scritte e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di
valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
2.
Le
disposizioni contenute negli articoli 59, 60 e 62 non si applicano nei
confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione dell’amministrazione comunale nonché ai procedimenti tributari,
per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.
1.
In
accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’art.63,
l’amministrazione comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei
terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli
interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2.
Gli
accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli
previsti per questi ultimi e sono stipulati per iscritto, salvo che la legge
disponga diversamente.
3.
Per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione comunale recede
unilateralmente dall’accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in
relazione ai pregiudizi eventualmente verificatisi a danno del privato.
1.
Su
ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve
essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o
diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2.
I
soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei
pareri espressi.
3.
Il
responsabile del servizio interessato è responsabile degli atti e delle
procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1.
1.
Fatta
eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, ogni
provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale è fornito
di motivazione.
2.
La
motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione dell’amministrazione comunale, in relazione alle
risultanze dell'istruttoria.
3.
Qualora
le ragioni della decisione siano espresse mediante rinvio ad altro atto
dell’amministrazione comunale, quest’ultimo è indicato e reso disponibile.
4.
In
ogni provvedimento da notificare sono indicati il termine e l’autorità cui è
possibile ricorrere.
1.
Qualora
sia opportuno effettuare l’esame contestuale di più interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco
indice una conferenza di servizi.
2.
La
conferenza può essere indetta anche quando l’amministrazione comunale debba
acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella
conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti
predetti.
3.
Si
considera acquisito l’assenso dell’amministrazione la quale, regolarmente
convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite
rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà
salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro
venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle
comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano
contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4.
Resta
salvo quanto disposto dall’art.14, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n.241.
1.
La
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
a)
il
fine che con il contratto si intende perseguire;
b)
l’oggetto
del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)
le
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia
di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla
base.
2.
I
contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni,
appalti di opere, devono essere di regola preceduti da pubblici incanti con le
forme stabilite per i contratti dello Stato.
1.
La
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte del Consiglio comunale dei criteri e delle modalità cui
l’amministrazione deve attenersi a mezzo dell’apposito regolamento .
2.
L’effettiva
osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al comma 1.
1.
Il
Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle
disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e
documenti da parte di cittadini ai sensi della legge 445/2000, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2.
Qualora
l’interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti
già in possesso della amministrazione comunale o di altra pubblica
amministrazione il responsabile del procedimento provvede d’ufficio
all’acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3.
Parimenti
sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e
le qualità che la stessa amministrazione comunale o altra pubblica
amministrazione è tenuta a certificare.
1.
Tutti
i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad un’istanza o che debbono
essere iniziati d’ufficio sono conclusi con l’adozione di un provvedimento
espresso.
2.
Il
termine per l’adozione dell’atto finale, salva diversa statuizione dei
regolamenti comunali, è di trenta giorni, decorrenti dall’inizio d’ufficio del
procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad istanza
di parte.
1.
Lo
statuto, le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono
essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all’albo pretorio per
quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2.
Le
deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano
esecutive il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione.
3.
Nel
caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei
componenti.
1.
L’amministrazione
comunale provvede con forme idonee alla pubblicazione di direttive, programmi,
istruzioni, circolari e di ogni atto che dispone in generale
sull’organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel
quale si determina l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano
disposizioni per la loro applicazione.
2.
Sono
altresì pubblicate tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere
effettivo il diritto di accesso.
1.
Ai
fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità
locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Comunità
Montana, con la Provincia, con la
Regione e con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti,
convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di
strutture per attività di comune interesse.
2.
Le
convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli
enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciprochi obblighi e garanzie.
3.
Il
Comune collabora con lo Stato, con l’Unione Europea, con la Regione, con la
Comunità Montana , con la Provincia e
con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in
materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la
qualità dei servizi resi alla popolazione.
1.
Il
Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con
altri Comuni e con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per le
aziende speciali dall’art.23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto
compatibili.
2.
Il
Consiglio comunale approva a
maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente
allo statuto del consorzio.
3.
In
particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti,
degli atti fondamentali del consorzio.
4.
Il
Comune è rappresentato nell’assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo
delegato, nominato ai sensi dell’art.20 lettera c.
1.
Per
la definizione e l’attuazione di opere, interventi o programmi di intervento
che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e
coordinata del Comune, della Provincia , della Comunità Montana e della
Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o comunque di
due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o
prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti
al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su
richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il
finanziamento di ogni altro connesso adempimento.
2.
L’accordo
può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di
eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3.
Per
verificare la possibilità dell’accordo di programma, il Sindaco convoca una
conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4.
L’accordo,
consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato
con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
5.
L’accordo,
qualora adottato con Decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti
dell’intesa di cui all’art.81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n.616, e, sempre che vi sia l’assenso del Comune, determina le
eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le
concessioni edilizie.
6.
La
vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma, nei casi di cui al comma
1, e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto
dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti interessati, nonché dal
Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia
interessata, se all’accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
Le norme
integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale
con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale
maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute
da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se
la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
1.
Il
presente Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in
vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’Albo Pretorio
dell’Ente.